Art. 1

Il testo dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1371/84 è sostituito dal seguente testo:

In vigore dal 26 set 1986
« Articolo 9 1. Le caratteristiche del latte considerate come rappresentative ai sensi dell'articolo 11, lettera c) del regolamento (CEE) n. 857/84 sono quelle constatate sul latte consegnato o acquistato nel secondo periodo di applicazione del regime del prelievo supplementare. Tuttavia, per i produttori o acquirenti per i quali, per quanto concerne il periodo di cui al comma precedente, il quantitativo di latte che serve di base per il calcolo del prelievo è stato maggiorato in conseguenza dell'aumento del tenore di materie grasse del latte consegnato o acquistato, il tenore di materie grasse del latte consegnato o acquistato considerato come rappresentativo è il tenore medio constatato nel periodo di riferimento di cui all' del regolamento (CEE) n. 857/84. 2. Qualora si constati, nel computo finale effettuato per ciascun produttore o acquirente conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 857/84, che il tenore di materie grasse del latte consegnato o acquistato durante il periodo in causa presenta, in media, un divario positivo rispetto al tenore medio constatato nel periodo di cui al paragrafo 1, il quantitativo di latte che serve come base di calcolo del prelievo è maggiorato dello 0,26 % per 0,1 grammo di materie grasse supplementare per chilogrammo di latte. 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 al latte consegnato o acquistato nel terzo periodo di applicazione del regime di prelievo supplementare tale periodo è suddiviso in due semestri: - il tenore medio di materie grasse del latte consegnato o acquistato nel primo semestre è comparato con il tenore medio constatato nel primo semestre del secondo periodo di applicazione del regime di prelievo supplementare; - il tenore medio di materie grasse del latte consegnato o acquistato nel secondo semestre del secondo periodo di applicazione del regime del prelievo supplementare o, in caso di applicazione del paragrafo 1, secondo comma, del periodo di riferimento di cui all' del regolamento (CEE) n. 857/84 ».
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