Art. 2

In vigore dal 26 set 1986
Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2) GU n. L 87 del 2. 4. 1986, pag. 1. (3) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9. (4) GU n. L 201 del 25. 7. 1978, pag. 26. (5) GU n. L 179 del 3. 7. 1986, pag. 20.
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