Art. 2
In vigore dal 26 set 1986
Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(2) GU n. L 87 del 2. 4. 1986, pag. 1.
(3) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9.
(4) GU n. L 201 del 25. 7. 1978, pag. 26.
(5) GU n. L 179 del 3. 7. 1986, pag. 20.
Storico versioni
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