Art. 1

In vigore dal 24 set 1986
Al paragrafo 4 dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2677/85 è aggiunta, alla fine del primo comma, la frase seguente: « Tuttavia, nel caso di cui al paragrafo 1, punto b), tale certificato non viene rilasciato se per l'esportazione considerata è concessa una restituzione all'esportazione ».
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