Art. 1
In vigore dal 23 set 1986
All'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2409/86, i termini « contenuto minimo di acido pelargonico del 95 % » sono sostituiti da « contenuto minimo di acido pelargonico del 90 % ».
Storico versioni
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