Art. 2

1. I ritiri preventivi possono vertere al massimo su 286 000 tonnellate ripartite per Stato membro come sotto indicato:

In vigore dal 23 set 1986
Belgio: 9 200 t Danimarca: 900 t Germania: 13 400 t Grecia: 18 100 t Francia: 108 000 t Irlanda: 600 t Italia: 113 000 t Lussemburgo: 100 t Paesi Bassi: 13 900 t Regno Unito: 8 800 t 2. I ritiri possono vertere unicamente sulle mele della categoria II delle varietà indicate in allegato.
Storico versioni

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