Art. 2
1. I ritiri preventivi possono vertere al massimo su 286 000 tonnellate ripartite per Stato membro come sotto indicato:
In vigore dal 23 set 1986
Belgio: 9 200 t
Danimarca: 900 t
Germania: 13 400 t
Grecia: 18 100 t
Francia: 108 000 t
Irlanda: 600 t
Italia: 113 000 t
Lussemburgo: 100 t
Paesi Bassi: 13 900 t
Regno Unito: 8 800 t
2. I ritiri possono vertere unicamente sulle mele della categoria II delle varietà indicate in allegato.
Storico versioni
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