Art. 2
In vigore dal 23 set 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1986
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 119 del 8. 5. 1986, pag. 46.
(3) GU n. L 45 del 24. 2. 1971, pag. 1.
(4) GU n. L 190 del 12. 7. 1986, pag. 58.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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