Art. 1
In vigore dal 18 set 1986
Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM V b (zone CE) VI, XII, XIV eseguite da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 1986.
La pesca del merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE) VI, XII, XIV eseguita da parte di navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
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