Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 3461/85 è modificato come segue:

In vigore dal 18 set 1986
1) All', paragrafo 2, secondo trattino, la data del 31 agosto è sostituita da quella del 30 settembre 1986. 2) All'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, il testo del quarto trattino è sostituito dal seguente: « - i termini di realizzazione e il calendario delle varie azioni; le azioni devono essere realizzate entro i 18 mesi successivi al giorno in cui il programma è stato presentato alla Commissione; ».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:2887:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo