Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 3461/85 è modificato come segue:
In vigore dal 18 set 1986
1) All', paragrafo 2, secondo trattino, la data del 31 agosto è sostituita da quella del 30 settembre 1986.
2) All'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, il testo del quarto trattino è sostituito dal seguente:
« - i termini di realizzazione e il calendario delle varie azioni; le azioni devono essere realizzate entro i 18 mesi successivi al giorno in cui il programma è stato presentato alla Commissione; ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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