Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 368/77 è modificato come segue:
In vigore dal 17 set 1986
1. Nell'articolo 16, paragrafo 3, il testo del secondo trattino è sostituito dal testo seguente:
« - la formula di denaturazione o di incorporazione applicata (formule da I H a I L e da II L a II V); ».
2. Il punto 2 dell'allegato è completato con la seguente formula:
« Formula II V
- 45 % di cereali macinati e/o di panelli macinati
e
- 5 % di cellulosa greggia, compresa quella contenuta nei prodotti di cui al trattino precedente
e
- 550 ppm di ferro, compreso quello addizionato sotto forma di solfato ferroso monoidrato e/o eftaidrato,
- 25 ppm di rame, compreso quello addizionato sotto forma di solfato di rame monoidrato e/o pentaidrato ».
3. Nel punto 3, B, terzo trattino, dell'allegato, i termini « formule da II L a II U sono sostituiti dai termini « formule da II L a II V ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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