Art. 2

In vigore dal 15 set 1986
1. Gli Stati membri adottano adeguate disposizioni affinché i prelievi effettuati secondo l', paragrafo 2, rendano possibili le imputazioni senza discontinuità sulla propria parte cumulata del contingente comunitario. 2. Essi garantiscono agli importatori del prodotto in questione la facoltà di attingere liberamente al contingente finché lo consente il saldo del volume contingentale. 3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni del prodotto in questione ai loro prelievi man mano che tale prodotto è presentato in dogana, accompagnato da dichiarazioni di immissione in libera pratica. 4. Il grado di esaurimento del contingente viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.
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