Art. 1
In vigore dal 12 set 1986
Si ritiene che le catture di rana pescatrice nelle acque della divisione CIEM VII eseguite da parte di navi battenti bandiera della Spagna o registrate nella Spagna hanno esaurito il contingente assegnato alla Spagna per il 1986.
La pesca della rana pescatrice nelle acque della divisione CIEM VII eseguita da parte di navi battenti bandiera della Spagna o registrate nella Spagna è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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