Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 2874/82 è modificato come segue:

In vigore dal 11 set 1986
1) l', paragrafo 2, lettera b), è completato dal testo seguente: « nel caso di prodotti siderurgici semifiniti è necessario specificare se trattasi di bramme o di blumi e/o di billette; »; 2) all', paragrafo 4, è aggiunto il quarto trattino seguente: « - se, in applicazione dell', paragrafo 3, sesto trattino, sono concesse assegnazioni supplementari, possono essere rilasciate licenze valide per sei mesi; sulle licenze e sui relativi certificati è apposta la dicitura "special export" »; 3) l'allegato al presente regolamento è aggiunto all'allegato I.
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