Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 2874/82 è modificato come segue:
In vigore dal 11 set 1986
1) l', paragrafo 2, lettera b), è completato dal testo seguente:
« nel caso di prodotti siderurgici semifiniti è necessario specificare se trattasi di bramme o di blumi e/o di billette; »;
2) all', paragrafo 4, è aggiunto il quarto trattino seguente:
« - se, in applicazione dell', paragrafo 3, sesto trattino, sono concesse assegnazioni supplementari, possono essere rilasciate licenze valide per sei mesi; sulle licenze e sui relativi certificati è apposta la dicitura "special export" »;
3) l'allegato al presente regolamento è aggiunto all'allegato I.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:2826:oj#art-1