Art. 1

In vigore dal 11 set 1986
Per tutti i prodotti siderurgici semifiniti, enumerati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2870/82 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2823/86 (3), originari della Comunità, che siano stati esportati dalla Comunità anteriormente al 15 settembre 1986, ma che non siano stati introdotti negli Stati Uniti d'America o rimossi dal magazzino per la loro immissione in consumo anteriormente al 15 settembre 1986, la Commissione stabilisce, per le domande presentatele dagli esportatori comunitari interessati anteriormente al 31 ottobre 1986, certificati di esportazione ad hoc e li trasmette alle autorità americane.
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