Art. 1

1. Il regolamento (CEE) n. 1665/72 è modificato come segue:

In vigore dal 11 set 1986
1.1. Nel titolo del regolamento, i termini « per il granturco ibrido destinato alla semina » sono sostituiti dai seguenti: « per il granturco ibrido e per il sorgo ibrido destinati alla semina ». 1.2. Nell'articolo 4, dopo i termini « granturco ibrido » sono aggiunti i seguenti: « e un sorgo ibrido ». 2. Il regolamento (CEE) n. 3083/73 è modificato come segue: 2.1. Nell'articolo unico, i termini « granturco ibrido destinato alla semina » sono sostituiti dai seguenti: « granturco ibrido e sorgo ibrido destinati alla semina ». 2.2. Nell'allegato, ai punti 10 e 11 sono aggiunti, dopo i termini « granturco ibrido », rispettivamente « e il sorgo ibrido » e « e del sorgo ibrido ». 2.3. Nella nota (9), primo trattino, dopo i termini « granturco ibrido », sono aggiunti i termini: « e il sorgo ibrido ». 3. Il testo dell' del regolamento (CEE) n. 1546/75 è sostituito dal seguente: « Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1676/85, il fatto generatore del diritto all'aiuto per le sementi si considera intervenuto il 1o agosto successivo all'inizio di ogni campagna di commercializzazione. Tuttavia, per le sementi raccolte in Spagna e per quanto concerne la campagna 1985/1986, il fatto generatore si considera intervenuto il 1o marzo 1986 ». 4. Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2514/78, al punto 7 sono aggiunti i termini seguenti: « e sorgo ibrido ». 5. Nella tabella che figura all' del regolamento (CEE) n. 1117/79, sono aggiunti i termini seguenti: « 10.07 C. Sorgo: I. Ibridi destinati alla semina ».
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