Art. 1
1. Il regolamento (CEE) n. 1665/72 è modificato come segue:
In vigore dal 11 set 1986
1.1. Nel titolo del regolamento, i termini « per il granturco ibrido destinato alla semina » sono sostituiti dai seguenti:
« per il granturco ibrido e per il sorgo ibrido destinati alla semina ».
1.2. Nell'articolo 4, dopo i termini « granturco ibrido » sono aggiunti i seguenti:
« e un sorgo ibrido ».
2. Il regolamento (CEE) n. 3083/73 è modificato come segue:
2.1. Nell'articolo unico, i termini « granturco ibrido destinato alla semina » sono sostituiti dai seguenti:
« granturco ibrido e sorgo ibrido destinati alla semina ».
2.2. Nell'allegato, ai punti 10 e 11 sono aggiunti, dopo i termini « granturco ibrido », rispettivamente « e il sorgo ibrido » e « e del sorgo ibrido ».
2.3. Nella nota (9), primo trattino, dopo i termini « granturco ibrido », sono aggiunti i termini:
« e il sorgo ibrido ».
3. Il testo dell' del regolamento (CEE) n. 1546/75 è sostituito dal seguente:
«
Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1676/85, il fatto generatore del diritto all'aiuto per le sementi si considera intervenuto il 1o agosto successivo all'inizio di ogni campagna di commercializzazione. Tuttavia, per le sementi raccolte in Spagna e per quanto concerne la campagna 1985/1986, il fatto generatore si considera intervenuto il 1o marzo 1986 ».
4. Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2514/78, al punto 7 sono aggiunti i termini seguenti:
« e sorgo ibrido ».
5. Nella tabella che figura all' del regolamento (CEE) n. 1117/79, sono aggiunti i termini seguenti:
« 10.07 C. Sorgo:
I. Ibridi destinati alla semina ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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