Art. 1
In vigore dal 8 set 1986
1. Per il periodo compreso tra il 15 settembre 1986 e il 14 febbraio 1987, un contingente tariffario comunitario di 20 000 tonnellate è aperto nella Comunità per le aringhe, fresche o refrigerate, intere, decapitate o in pezzi della sottovoce 03.01 B I a) 2 aa) della tariffa doganale comune, originarie della Svezia.
2. Nel limite di questo contingente tariffario, il dazio applicabile è totalmente sospeso. Tuttavia i prodotti in questione sono ammessi al dazio del 13,1 % nel 1986 dell'11,3 % nel 1987 quando sono importati in Portogallo nel limite delle quote attribuite a questo Stato membro.
Le importazioni dei prodotti in questione beneficiano dei contingenti indicati al paragrafo 1 solo a condizione che i prezzi franco frontiera, stabiliti dagli Stati membri in conformità all'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3655/84 (2), siano almeno uguali ai prezzi di riferimento eventualmente fissati o da fissare dalla Comunità per il prodotto o per le categorie di prodotti interessati. Per il calcolo del prezzo di riferimento saranno applicati i seguenti coefficienti:
- aringhe intere: 1,
- fianchi di aringhe: 2,32,
- pezzi di aringhe: 1,96.
3. Si applicano le disposizioni del protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato all'accordo tra la Comunità economica europea e la Svezia.
Storico versioni
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