Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 210/69 è modificato come segue:
In vigore dal 5 set 1986
1. All'articolo 5 bis, secondo comma, i termini « al più tardi ogni venerdì per la settimana precedente » sono sostituiti dai termini « al più tardi il decimo giorno di ogni mese, per il mese precedente ».
2. All'articolo 6, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente comma:
« Nel comunicare le informazioni di cui ai commi precedenti per i prodotti della sottovoce 04.02 A II b) e delle voci 04.03 e 04.04 della tariffa doganale comune, gli Stati membri indicano:
a) la destinazione che figura, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2729/81, nella casella 13 della domanda di titolo di esportazione, aggiungendo il codice geografico definito nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3431/85 della Commissione, del 5 dicembre 1985, relativo all'aggiornamento della nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri (1);
b) il quantitativo o i quantitativi per destinazione.
(1) GU n. L 326 del 6. 12. 1985, pag. 17 ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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