Art. 1
Il testo del paragrafo 1, dell'articolo 3, del regolamento (CEE) n. 606/86 è sostituito dal seguente:
In vigore dal 3 set 1986
« 1. Il quantitativo oggetto di una domanda di titolo MCS non può essere superiore, per impresa, al quantitativo mensile di cui all', né inferiore a:
- 100 t per i prodotti della voce 04.01 della tariffa doganale comune, in presentazioni diverse da imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 3 litri;
- 10 t per i prodotti della voce 04.01 della tariffa doganale comune, in imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 3 litri;
- 1 t per i prodotti delle voci 04.02, 04.03 e 04.04 della tariffa doganale comune.
Ogni impresa può presentare una sola domanda di titolo MCS per categoria di formaggio ».
Storico versioni
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