Art. 1
In vigore dal 3 set 1986
All', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 609/86, i termini « 4 943 t » sono sostituiti da « 5 100 t ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:2739:oj#art-1