Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1371/84 è modificato come segue:
In vigore dal 3 set 1986
1. All', paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera d):
« d) per la Spagna, gli anni 1981 e 1983 che figurano alle lettere b) e c) sono sostituiti dagli anni 1983 e 1985 ».
2. L'articolo 4 è modificato come segue:
a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:
« Per la Spagna, la data del 31 dicembre 1985 di cui al secondo comma è sostituita da quella del 31 dicembre 1986. »;
b) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:
« Per la Spagna, le date del 1o gennaio 1981 e 1o aprile 1984 di cui al primo comma sono sostituite da quelle del 1o gennaio 1983 e 1o aprile 1986 »;
c) al paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:
« Per la Spagna:
- il quantitativo di riferimento di cui al primo comma, lettera a), corrisponde alle vendite dirette effettuate nell'anno civile 1983, 1984 o 1985, corrette di una percentuale uniforme per tener conto dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 857/84, fatta salva l'applicazione dell', paragrafo 2, del presente regolamento;
- la data del 1o aprile 1984 di cui al primo comma, lettera b) è sostituita da quella del 1o aprile 1986 ».
3. L'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma è modificato come segue:
a) il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:
« c) in Spagna,
- per il periodo di dodici mesi che inizia il 1o aprile 1986, per la totalità del territorio,
- per il periodo di dodici mesi che inizia il 1o aprile 1987, per le regioni di montagna delimitate in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 75/268/CEE del Consiglio e per la regione di cui all'allegato della decisione 77/711/CEE della Commissione »;
b) è aggiunta la seguente lettera d):
« d) negli Stati membri diversi dalla Grecia, dall'Italia e dalla Spagna:
- per i primi due periodi di dodici mesi, per le regioni di montagna delimitate in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 75/268/CEE,
- per i primi due trimestri di applicazione, per la totalità del territorio ».
4. Il testo dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:
« Articolo 15
In deroga all'articolo 12:
a) per il secondo periodo di dodici mesi:
- gli Stati membri, per le regioni di montagna delimitate in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 75/268/CEE e, in caso di applicazione della formula A, per i produttori il cui quantitativo di riferimento non eccede 20 000 chilogrammi,
- La Grecia, per la totalità del suo territorio,
- l'Italia, per tutte le regioni di cui all'allegato della decisione 77/711/CEE,
sono autorizzati a far effettuare la dichiarazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, entro i sessanta giorni successivi alla fine del periodo di dodici mesi in causa.
In caso di applicazione della formula B, tale autorizzazione si applica a tutti gli acquirenti di latte che effettuano la raccolta del prodotto per almeno il 60 % nelle regioni di cui al comma precedente;
b) per i periodi di dodici mesi che iniziano rispettivamente il 1o aprile 1986 e il 1o aprile 1987, la Spagna, per le regioni di montagna delimitate in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 75/268/CEE, per la regione di cui all'allegato della decisione 77/711/CEE e, in caso di applicazione della formula A, per i produttori il cui quantitativo di riferimento non eccede 20 000 chilogrammi, è autorizzata a far effettuare la dichiarazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, entro i sessanta giorni successivi alla fine del periodo di dodici mesi in causa.
In caso di applicazione della formula B, tale autorizzazione si applica a tutti gli acquirenti di latte che effettuano la raccolta del prodotto per almeno il 60 % nelle regioni di cui al comma precedente ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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