Art. 2

In vigore dal 3 set 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla publicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento si applica a partire dal raccolto dell'anno civile 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1. (2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 32. (3) GU n. L 169 del 7. 7. 1977, pag. 13. (4) GU n. L 62 dell'1. 3. 1985, pag. 55. ALLEGATO 1.2.3 // A. // B. // C. // Gruppo I: luppolo aromatico // Gruppo II: luppolo amaro // Gruppo III: altri // // // // Bramling Cross Challenger Fino Alsacia Fuggles Goldings Hallertauer Hersbruecker Spaet Hueller Perle Progress Saaz Saxon Spalter Star Strisselspalt Sunshine Tardif de Bourgogne Tettnanger Tutsham WGV // Brewers Gold Bullion H-3 Leones H-7 Leones Keyworth's Midseason Northdown Northern Brewer Target Yeoman // Kent Omega Orion Record Triploid Viking Zenith
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