Art. 1
L'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 467/77 è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 3 set 1986
« 6. Per le vendite di prodotti agricoli da parte dell'organismo d'intervento, basate su specifici regolamenti comunitari, qualora il termine effettivo per il pagamento dopo il ritiro di tali prodotti sia superiore a 30 giorni, le spese di finanziamento calcolate secondo le disposizioni che figurano nei paragrafi precedenti sono maggiorate di un importo risultante dal seguente calcolo:
M × D × i
365
ove per:
1.2 // M // = importo pagato dall'acquirente, // D // = numero dei giorni intercorrenti tra il ritiro del prodotto e la ricezione del pagamento, diminuito di 30 giorni, // i // = tasso d'interesse di cui all' ».
Storico versioni
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