Art. 1

In vigore dal 21 ago 1986
Le richieste di titolo di cui all' del regolamento (CEE) n. 2376/86 sono ricevibili soltanto se sono conformi alle condizioni di detto articolo e se sono accompagnate da una copia del titolo d'esportazione finlandese. Questo titolo deve riferirsi al regolamento (CEE) n. 774/86 del Consiglio (2).
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