Art. 1
In vigore dal 21 ago 1986
Dal 25 agosto al 31 dicembre 1986, la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti:
1.2.3 // // // // Numero della tariffa doganale comune // Designazione delle merci // Origine // // // // 94.01 // Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce n. 94.02) e loro parti: B. altri: ex II. non nominati, esclusi i mobili per sedersi appositamente costruiti per autoveicoli // Iugoslavia // // //
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:2619:oj#art-1