Art. 3
In vigore dal 19 ago 1986
Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.
(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
(4) GU n. L 157 del 18. 6. 1976, pag. 20.
(5) GU n. L 196 del 26. 7. 1984, pag. 21.
(6) GU n. L 114 dell'1. 5. 1986, pag. 62.
(7) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.
(8) GU n. L 219 del 6. 8. 1986, pag. 8.
Storico versioni
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