Art. 1

Nel regolamento (CEE) n. 623/86 è inserito l'articolo seguente:

In vigore dal 14 ago 1986
«Articolo 6 bis 1. Gli importi compensativi adesione fissati dal presente regolamento sono modificati dalla Commissione: a) per gli scambi con la Spagna, in caso di modifica degli importi compensativi adesione di cui all'articolo 72 dell'atto di adesione applicabili agli scambi di taluni prodotti agricoli di base considerati come entranti nella fabbricazione delle merci di cui ai regolamenti (CEE) n. 3033/80 e (CEE) n. 3035/80; b) per gli scambi con il Portogallo, in caso di modifica dei prezzi da prendere in considerazione per taluni prodotti agricoli di base considerati come entranti nella fabbricazione delle merci di cui ai regolamenti (CEE) n. 3033/80 e (CEE) n. 3035/80; c) se, per quanto concerne gli importi compensativi adesione applicabili agli scambi con il Portogallo, la media dei tassi di cambio in contanti dell'escudo portoghese, calcolata conformemente alle disposizioni dell', paragrafo 1, e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) 3153/85 della Commissione (1) subisce una variazione, verso l'alto o verso in basso, pari o superiore al 3 % rispetto alla media dei corsi utilizzata per la precedente modifica degli importi compensativi adesione applicabili agli scambi di merci di cui ai regolamenti (CEE) n. 3033/80 e (CEE) n. 3035/80. (1) GU n. L 323 del 29.11.1980, pag. 1. (2) GU n. L 323 del 29.11.1980, pag. 27. (3) GU n. L 166 del 30.4.1983, pag. 9. (4) GU n. L 59 dell'1.3.1986, pag. 1. (5) GU n. L 123 del 12.5.1986, pag. 1. 2. Le eventuali modifiche degli importi compensativi adesione a norma del paragrafo 1, lettera c), intervengono conformemente alle disposizioni di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3153/85. 3. In caso di modifica, in virtù del disposto del paragrafo 1, lettera b), degli importi compensativi adesione applicabili agli scambi con il Portogallo, si tiene conto del tasso di cambio dell'escudo portoghese di cui al paragrafo 1, lettera c), in vigore al momento del calcolo degli importi compensativi «adesione» di cui trattasi. (1) GU n. L 310 del 21.11.1985, pag. 4».
Storico versioni

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