Art. 2

In vigore dal 12 ago 1986
Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 1986. Per la Commissione Nicolas MOSAR Membro della Commissione (1) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1. (2) GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1. (3) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1. (4) GU n. L 118 del 7. 5. 1986, pag. 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:2585:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo