Art. 1

In vigore dal 8 ago 1986
1. Alle condizioni fissate dal presente regolamento, è concesso un aiuto ai produttori di vini da tavola o di v.q.p.r.d. che utilizzano mosti di uve concentrati e mosti di uve concentrati rettificati prodotti nella Comunità, ad eccezione del Portogallo, per aumentare la gradazione alcolometrica volumica naturale dei prodotti di cui all'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79, e all', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 338/79 del Consiglio (6). 2. In conformità delle disposizioni dell', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79, i produttori soggetti, nella campagna 1985/1986, agli obblighi previsti dagli articoli 39, 40 o 41 del regolamento (CEE) n. 337/79, possono beneficiare dell'aiuto previsto dal presente regolamento, sempreché forniscano la prova che hanno soddisfatto ai loro obblighi nel corso dei periodi di riferimento fissati rispettivamente nell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2260/85 della Commissione (1), nell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2261/85 della Commissione (2) e nell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 854/86 della Commissione (3).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:2556:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo