Art. 4
In vigore dal 8 ago 1986
1. L'importo stimato del premio pagabile per ovini femmine diversi dalle pecore che danno diritto al premio e per regione nella zona che figura nell'allegato del regolamento (CEE) n. 872/84 è il seguente:
1.2 // Regione // Importo stimato del premio pagabile per animali femmine della specie ovina diversi dalle pecore che danno diritto al premio in ECU // 5 // 7,179.
2. In applicazione dell', paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1837/80, l'acconto che gli Stati membri sono autorizzati a versare ai produttori di animali femmine della specie ovina diversi dalle pecore che danno diritto al premio situati nelle zone agricole svantaggiate di cui al paragrafo 1 di cui sopra è fissato come segue:
1.2 // Regione // Acconto del premio pagabile per animali femmine della specie ovina diversi dalle pecore che danno diritto al premio in ECU // 5 // 2,150.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:2545:oj#art-4