Art. 2

In vigore dal 4 ago 1986
Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c), del regolamento (CEE) n. 2176/84, le parti interessate a norma del presente regolamento, possono comunicare le loro osservazioni e chiedere di essere intese dalla Commissione nel mese successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.
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