Art. 1

All'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2223/85 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

In vigore dal 25 lug 1986
« 5. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4, uno Stato membro, qualora accerti che il quantitativo totale attribuito alle imprese di trasformazione non sarà interamente utilizzato nella campagna in corso, può decidere di ripartire il quantitativo resosi disponibile tra le imprese di trasformazione che si dichiarano disposte a concludere contratti supplementari di trasformazione per tali quantitativi. In deroga all'articolo 7, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 1599/84, il termine ultimo per la conclusione di detti contratti è il 15o giorno successivo alla data della notifica alle imprese della decisione di ripartizione supplementare da parte delle autorità competenti. »
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