Art. 1

In vigore dal 25 lug 1986
1. Per la campagna di commercializzazione 1986/1987 l'aiuto alla produzione per ciascuna impresa di trasformazione è limitato, per le pere Williams conservate allo sciroppo, a 79,94 %. 2. La percentuale di cui al paragrafo 1 si applica, per le imprese che hanno iniziato la loro produzione prima della campagna di commercializzazione 1984/1985, ad un terzo del peso netto del quantitativo totale prodotto nelle campagne di commercializzazione 1983/1984, 1984/1985 e 1985/1986. Per le imprese che hanno iniziato la loro produzione durante la campagna di commercializzazione: a) 1984/1985, la percentuale si applica alla metà del peso netto del quantitativo totale prodotto nelle campagne di commercializzazione 1984/1985 e 1985/1986; b) 1985/1986, la percentuale si applica al peso netto del quantitativo totale prodotto in tale anno. Ai fini del presente paragrafo, per quantitativo totale prodotto s'intende il quantitativo di pere Williams conservate allo sciroppo prodotto che è stato comunicato all'autorità competente e da quest'ultima approvato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:2344:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo