Art. 4

In vigore dal 25 lug 1986
Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 39. (3) GU n. L 301 del 20. 11. 1984, pag. 1. (4) GU n. L 3 dell'1. 1. 1981, pag. 15. (5) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 31. (6) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 10. (7) GU n. L 4 dell'1. 1. 1981, pag. 41.
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