Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 846/86 è modificato come segue:

In vigore dal 24 lug 1986
1) il testo dell'articolo 3, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente: « 2. Ai fini dell'applicazione dell', punto 1, lettera b), e punto 2, lettera b), possono essere applicate le regole seguenti: a) il carattere di prodotto originario è conferito mediante lavorazione, trasformazione o montaggio, ai prodotti enumerati nell'allegato II, elenco I, nei quali siano incorporati prodotti non originari il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito; b) il carattere di prodotto originario è conferito, mediante lavorazione, trasformazione o montaggio, ai prodotti enumerati nell'allegato II, elenco II, nei quali siano incorporati prodotti non originari il cui valore non supera il 30 % del valore del prodotto finito; c) il carattere di prodotto originario è conferito, mediante lavorazione, trasformazione o montaggio, ai prodotti delle voci doganali o capitoli elencati nell'allegato II, elenco III, nei quali siano incorporati prodotti originari della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, in appresso « Comunità a dieci », e prodotti non originari il cui valore congiuntamente non supera la percentuale, sul valore del prodotto finito, fissato nei loro confronti in tale elenco. In caso di incorporazione di prodotti non originari, il valore di tali prodotti non può mai eccedere, entro il limite di cui all'elenco III, il 40 % del valore del prodotto finito per i prodotti dell'elenco I ed i prodotti delle voci doganali 74.03 e 76.02, e il 30 % del valore del prodotto finito per i prodotti dell'elenco II. Tuttavia per alcuni prodotti si applicano una percentuale meno elevata e/o condizioni particolari, quali indicati negli elenchi I e II. Le regole dell'allegato II si aggiungono, ma non si sostituiscono, a quelle dell'allegato I. L'esportatore ha la facoltà di decidere di ricorrere alle regole dell'allegato I o alle regole dell'allegato II. Tuttavia queste ultime sono applicabili ad un prodotto determinato solo in sostituzione delle regole dell'allegato I e non possono aggiungersi alle regole dell'allegato I. 2 bis. Il presente regolamento è applicabile mutatis mutandis per la determinazione del carattere originario dei prodotti della Comunità a dieci. Tuttavia, quando detto carattere originario è acquisito in applicazione delle regole previste al paragrafo 2, si applicano soltanto le percentuali e le condizioni previste nei riguardi dei prodotti incorporati non originari. »; 2) il testo dell'articolo 7 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 7 1. Il regolamento (CEE) n. 3351/83 si applica, mutatis mutandis, ai fini della compilazione dei documenti di transito comunitario interno, di cui all'articolo 5, e per la compilazione della prova del carattere originario dei prodotti della Comunità a dieci. Il fornitore deve indicare chiaramente nella propria dichiarazione che le merci sono originarie della Comunità a dieci o della Spagna oppure del Portogallo. 2. Ai fini dell'applicazione dell', punto 1, lettera b), ultima frase, e punto 2, lettera b), ultima frase, la prova del carattere originario dei prodotti spagnoli o dei prodotti portoghesi può anche essere fornita presentando uno dei documenti di transito comunitario interno di cui all'articolo 5, redatto secondo il caso in Spagna o in Portogallo. »; 3) è inserito l'articolo seguente: « Articolo 10 bis Se l'applicazione del presente regolamento e, in particolare, le disposizioni relative ai prodotti di cui all'elenco III dell'allegato II provocano delle difficoltà del genere di quelle previste nell'articolo 379 dell'atto di adesione, il nuovo Stato membro interessato può chiedere di essere autorizzato a prendere misure di salvaguardia conformemente a detto articolo. »; 4) all'allegato II è aggiunto l'elenco III allegato al presente regolamento.
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