Art. 1

In vigore dal 24 lug 1986
1. A decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento e fino al 31 dicembre 1986, il dazio della tariffa doganale comune per i fogli di polietilene terftalato, non rivestiti, aventi spessore non inferiore a 22 micrometri e non superiore a 25 micrometri, della sottovoce ex 39.01 C III a), destinati alla fabbricazione di cassette di nastri magnetici, è totalmente sospeso nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 430 t. Nei limiti di questo contingente tariffario il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi doganali calcolati in conformità delle disposizioni stabilite in materia dall'atto di adesione del 1985. L'utilizzazione dei prodotti per la destinazione particolare è controllata conformemente alle disposizioni comunitarie in materia. 2. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente. 3. I prelievi effettuati secondo il paragrafo 2 sono validi fino alla fine del periodo contingentale.
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