Art. 2

In vigore dal 24 lug 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1986. Per il Consiglio Il Presidente A. CLARK (1) GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1. (2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 32. (3) Parere reso l'11 luglio 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). ALLEGATO Aiuto concesso ai produttori di luppolo per il raccolto 1985 (Importo ECU/ha) 1.2 // // // Gruppi di varietà // Comunità a dieci // // // Aromatiche // 275 // Amare // 350 // Altre // 350 // //
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