Art. 1
Il regolamento n. 225/67/CEE è modificato come segue:
In vigore dal 22 lug 1986
1. Nell'articolo 3, lettera e) i termini « 0,20 unità di conto » sono sostituiti da « 0,242 ECU ».
2. Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:
« Articolo 5
Nella determinazione dello scarto di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 115/67/CEE e qualora siano applicate le disposizioni dell' del suddetto regolamento, i costi di trasformazione dei semi e i quantitativi di olio e di panelli ottenuti dalla trasformazione dei semi sono quelli che figurano nell'allegato II. »
3. L'articolo 8 è soppresso.
4. L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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