Art. 3
In vigore dal 22 lug 1986
Il presente regolamento entra in vigore il 1o agosto 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 39.
(3) GU n. L 223 del 16. 8. 1976, pag. 4.
(4) GU n. L 77 del 22. 3. 1986, pag. 31.
(5) GU n. L 326 del 6. 12. 1985, pag. 15.
ALLEGATO
Coefficienti di ponderazione che servono per il calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato
Belgio 5,9
Danimarca 9,7
Germania 25,8
Grecia 1,2
Spagna 12,9
Francia 11,6
Irlanda 1,0
Italia 9,7
Lussemburgo 0,1
Paesi Bassi 13,7
Regno Unito 8,4.
Storico versioni
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