Art. 2

In vigore dal 21 lug 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 12 luglio 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 21 luglio 1986. Per il Consiglio Il Presidente G. HOWE (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1986, pag. 13. (2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 19. (3) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 27. (4) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 32.
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