Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 857/84 è modificato come segue:

In vigore dal 21 lug 1986
1) il testo dell', paragrafo 1, secondo comma è sostituito dal testo seguente: « Tuttavia: a) gli Stati membri diversi dal Regno di Spagna possono prevedere che sul proprio territorio il quantitativo di riferimento di cui al primo comma è pari al quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato o acquistato nell'anno civile 1982 o 1983, con l'applicazione di una percentuale fissata in modo da non superare il quantitativo garantito di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68; b) il Regno di Spagna può prevedere che sul proprio territorio il quantitativo di riferimento di cui al primo comma è pari al quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato o acquistato nell'anno civile 1983, 1984 o 1985, con l'applicazione di una percentuale fissata in modo da non superare il quantitativo garantito di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 »; 2) nell', paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente: « Tuttavia, in Spagna, le percentuali di cui al paragrafo 1 possono essere modulate in funzione del livello delle consegne da parte di certe categorie di soggetti passivi del prelievo, dell'evoluzione delle consegne in talune regioni tra il 1983 e il 1985 o dell'evoluzione delle consegne di certe categorie di soggetti passivi del prelievo durante lo stesso periodo, alle condizioni da stabilirsi secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68. »; 3) nell'articolo 3, primo comma, punto 3 è aggiunta la frase seguente: « Tuttavia, in Spagna, tali produttori ottengono la presa in considerazione di un altro anno civile di riferimento compreso nel periodo 1983-1985. »; 4) il testo dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma è sostituito dal testo seguente: « Tuttavia: a) gli Stati membri diversi dal Regno di Spagna possono prevedere che sul proprio territorio il quantitativo di riferimento del produttore è pari al quantitativo di vendite dirette da esso effettuate nell'anno civile 1982 o 1983, con l'applicazione di una percentuale; b) il Regno di Spagna può prevedere che sul proprio territorio il quantitativo di riferimento del produttore è pari al quantitativo di vendite dirette da esso effettuate nell'anno civile 1983, 1984 o 1985, con l'applicazione di una percentuale; »; 5) all'articolo 6, paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma: « Tuttavia, in Spagna, le percentuali di cui al primo e secondo comma possono essere modulate in funzione del livello delle vendite di certe categorie di soggetti passivi del prelievo, dell'evoluzione delle consegne in talune regioni tra il 1983 e il 1985 o dell'evoluzione delle vendite di certe categorie di soggetti passivi del prelievo durante lo stesso periodo, alle condizioni da stabilirsi secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68. ».
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