Art. 1
Nel regolamento (CEE) n. 569/86 è inserito l'articolo seguente:
In vigore dal 21 lug 1986
« Articolo 6 bis
1. Il presente articolo si applica:
- alle patate di primizia della sottovoce 07.01 A II della tariffa doganale comune,
- ai tuberi-seme certificati di patate di qualità inferiori della sottovoce ex 07.01 A I della tariffa doganale comune.
2. Qualora, a causa delle importazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui al paragrafo 1 subisce, o rischia di subire, perturbazioni gravi tali da mettere in pericolo gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, negli scambi con i paesi terzi possono essere applicate misure appropriate fino ad eliminazione della perturbazione o del rischio di perturbazione.
3. Per valutare la situazione descritta nel paragrafo 2, si tiene conto in particolare:
a) dei quantitativi di prodotti importati o da importare, valutati soprattutto in base ai titoli d'importazione « MCS » rilasciati;
b) delle disponibilità di prodotti sul mercato comunitario;
c) dei prezzi constatati sul mercato comunitario o dell'evoluzione prevedibile di tali prezzi e, soprattutto, della loro tendenza ad un eccessivo ribasso.
4. Qualora si verifichi la situazione di cui al paragrafo 2, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o per propria iniziativa, decide le misure necessarie; esse vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili. Qualora sia uno Stato membro a farne richiesta, la Commissione adotta una decisione nelle ventiquattro ore successive alla ricezione della domanda.
5. Ogni Stato membro può, entro tre giorni feriali a decorrere dalla comunicazione della misura, deferire al Consiglio la misura adottata dalla Commissione. Il Consiglio si riunisce immediatamente e può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare o annullare la misura in questione.
6. Le misure che possono essere adottate in applicazione dei paragrafi 4 e 5 sono le seguenti:
a) sospensione totale o parziale del rilascio dei titoli d'importazione « MCS »;
b) rifiuto totale o parziale delle domande di titoli d'importazione « MCS » in istanza, qualora sia stato previsto un periodo di attesa prima del rilascio dei titoli;
c) sospensione delle importazioni.
Tali misure possono essere adottate soltanto nella misura in cui sono indispensabili e la loro durata deve essere limitata allo stretto necessario. Esse devono riguardare soltanto i prodotti in provenienza dai paesi terzi o da taluni paesi terzi e possono essere limitate alle importazioni destinate a determinate regioni della Comunità.
7. Uno Stato membro può adottare, a titolo cautelativo, una o più delle misure di cui al paragrafo 6 qualora ritenga, dopo una valutazione basata sugli elementi di cui al paragrafo 3, che sul proprio territorio si presenti la situazione di cui al paragrafo 2.
Le misure cautelative sono notificate alla Commissione mediante telescritto non appena sono state decise. Tale notifica equivale a domanda ai sensi del paragrafo 4. Le misure sono applicabili soltanto fino all'entrata in vigore della decisione adottata dalla Commissione su questa base.
8. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni nazionali eventualmente vigenti negli Stati membri e che prevedono un regime particolare di importazioni. ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:2297:oj#art-1