Art. 1

In vigore dal 11 lug 1986
1. In deroga alle disposizioni del titolo III delle norme di qualità per le mele e le pere, che figura all'allegato del regolamento (CEE) n. 1641/71, fatto salvo il disposto del paragrafo 2, il calibro minimo richiesto per la frutta del raccolto 1986 commercializzata all'interno della Comunità, è fissato: a) per le mele della varietà George Cave, a 60 mm, fino al 10 agosto 1986; b) per le mele della varietà Grenadier, a 70 mm, fino al 10 agosto 1986; c) per le mele della varietà James Grieve e mutazioni (eccetto la varietà Red James Grieve), a 70 mm, fino al 31 agosto 1986 e a 65 mm dall'1 al 14 settembre 1986; d) per le mele della varietà Golden Delicious, a 65 mm, fino al 21 settembre 1986; e) per le mele della varietà Gravensteiner, a 70 mm, fino al 7 settembre 1986; f) per le mele della varietà Cox's orange pippin e mutazioni, a 65 mm, fino al 28 settembre 1986; g) per le mele della varietà Worcester pearmain, a 60 mm, fino al 7 settembre 1986; h) per le mele della varietà Discovery, a 60 mm, fino al 10 agosto 1986; i) per le mele della varietà Tydeman's Early, a 65 mm, fino al 24 agosto 1986; j) per le mele della varietà Summerred, a 65 mm, fino al 14 settembre 1986; k) per le mele della varietà Red James Grieve, a 70 mm, fino al 7 settembre 1986; l) per le mele della varietà Spartan, a 65 mm, fino al 28 settembre 1986; m) per le mele delle varietà Bramley's Seedling, a 80 mm, fino al 7 settembre 1986; n) per le mele della varietà Katy, a 60 mm, fino al 31 agosto 1986; o) per le pere delle varietà dott. Jules Guyot e Butirra precoce Morettini, a 60 mm, fino al 24 agosto 1986; p) per le pere della varietà Bon Chrétien Williams, a 60 mm, fino al 7 settembre 1986; q) per le pere delle varietà Butirra Hardy (Beurré Hardy) e Alexandrine Douillard, a 60 mm, fino al 12 ottobre 1986; r) per le pere della varietà Louisa Buona (Louise Bonne d'Avranches), a 55 mm, fino al 5 ottobre 1986. Tuttavia, gli Stati membri possono decidere, tenuto conto delle particolari condizioni della propria produzione, di non applicare tale deroga alle mele e pere raccolte sul loro territorio e commercializzate all'interno della Comunità e di anticipare la data in cui tale deroga cessa di essere applicata. Essi ne informano senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione. 2. La deroga prevista dal paragrafo 1 non si applica negli scambi di mele e pere da tavola con i paesi terzi.
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