Art. 1
In vigore dal 11 lug 1986
1. In deroga alle disposizioni del titolo III delle norme di qualità per le mele e le pere, che figura all'allegato del regolamento (CEE) n. 1641/71, fatto salvo il disposto del paragrafo 2, il calibro minimo richiesto per la frutta del raccolto 1986 commercializzata all'interno della Comunità, è fissato:
a) per le mele della varietà George Cave, a 60 mm, fino al 10 agosto 1986;
b) per le mele della varietà Grenadier, a 70 mm, fino al 10 agosto 1986;
c) per le mele della varietà James Grieve e mutazioni (eccetto la varietà Red James Grieve), a 70 mm, fino al 31 agosto 1986 e a 65 mm dall'1 al 14 settembre 1986;
d) per le mele della varietà Golden Delicious, a 65 mm, fino al 21 settembre 1986;
e) per le mele della varietà Gravensteiner, a 70 mm, fino al 7 settembre 1986;
f) per le mele della varietà Cox's orange pippin e mutazioni, a 65 mm, fino al 28 settembre 1986;
g) per le mele della varietà Worcester pearmain, a 60 mm, fino al 7 settembre 1986;
h) per le mele della varietà Discovery, a 60 mm, fino al 10 agosto 1986;
i) per le mele della varietà Tydeman's Early, a 65 mm, fino al 24 agosto 1986;
j) per le mele della varietà Summerred, a 65 mm, fino al 14 settembre 1986;
k) per le mele della varietà Red James Grieve, a 70 mm, fino al 7 settembre 1986;
l) per le mele della varietà Spartan, a 65 mm, fino al 28 settembre 1986;
m) per le mele delle varietà Bramley's Seedling, a 80 mm, fino al 7 settembre 1986;
n) per le mele della varietà Katy, a 60 mm, fino al 31 agosto 1986;
o) per le pere delle varietà dott. Jules Guyot e Butirra precoce Morettini, a 60 mm, fino al 24 agosto 1986;
p) per le pere della varietà Bon Chrétien Williams, a 60 mm, fino al 7 settembre 1986;
q) per le pere delle varietà Butirra Hardy (Beurré Hardy) e Alexandrine Douillard, a 60 mm, fino al 12 ottobre 1986;
r) per le pere della varietà Louisa Buona (Louise Bonne d'Avranches), a 55 mm, fino al 5 ottobre 1986.
Tuttavia, gli Stati membri possono decidere, tenuto conto delle particolari condizioni della propria produzione, di non applicare tale deroga alle mele e pere raccolte sul loro territorio e commercializzate all'interno della Comunità e di anticipare la data in cui tale deroga cessa di essere applicata. Essi ne informano senza indugio gli altri Stati membri e la Commissione.
2. La deroga prevista dal paragrafo 1 non si applica negli scambi di mele e pere da tavola con i paesi terzi.
Storico versioni
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