Art. 1

In vigore dal 11 lug 1986
All', paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 3397/84, il testo della nota 1 è sostituito dal seguente: « (1) Porri da semina diretta non trapiantati e raccolti dalla fine dell'inverno all'inizio dell'estate ».
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