Art. 3
In vigore dal 11 lug 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.
(3) GU n. L 121 del 5. 5. 1981, pag. 3.
(4) GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 10.
(5) Vedi pagina 51 della presente Gazzetta ufficiale.
(6) GU n. L 232 del 30. 8. 1985, pag. 13.
(7) GU n. L 232 del 30. 8. 1985, pag. 15.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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