Art. 3

In vigore dal 11 lug 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29. (3) GU n. L 121 del 5. 5. 1981, pag. 3. (4) GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 10. (5) Vedi pagina 51 della presente Gazzetta ufficiale. (6) GU n. L 232 del 30. 8. 1985, pag. 13. (7) GU n. L 232 del 30. 8. 1985, pag. 15.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:2188:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo