Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 1185/86 è modificato come segue:
In vigore dal 9 lug 1986
1. Nell', paragrafo 1, lettera d) la cifra di « 13 000 » è sostituita da « 20 000 ».
2. Nell', paragrafo 1, lettera d) la cifra di « 13 000 » è sostituita da « 20 000 ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:2150:oj#art-1