Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1185/86 è modificato come segue:

In vigore dal 9 lug 1986
1. Nell', paragrafo 1, lettera d) la cifra di « 13 000 » è sostituita da « 20 000 ». 2. Nell', paragrafo 1, lettera d) la cifra di « 13 000 » è sostituita da « 20 000 ».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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