Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1569/77 è modificato come segue:

In vigore dal 8 lug 1986
1. All', il testo del primo comma è sostituito dal seguente: « Nei periodi di cui all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75, ogni detentore di partite omogenee, con un minimo di 80 t di frumento tenero, di segala, di orzo, di granturco, di sorgo o di 10 t di frumento duro, raccolte nella Comunità, è abilitato a presentare tali cereali all'organismo d'intervento ». 2. All', è aggiunto il seguente paragrafo 4: « 4. In deroga al paragrafo 2, su richiesta di uno Stato membro, può essere deciso, secondo la procedura prevista dall'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, di aumentare il tenore massimo di umidità sino al 15 % per i cereali offerti all'intervento nel corso di una campagna. A partire dalla campagna 1987/1988, tale domanda può essere presentata soltanto qualora vi siano circostanze climatiche sfavorevoli ». 3. All'articolo 3, al paragrafo 1 è aggiunta la frase seguente: « 1. La domanda può essere anche indirizzata all'organismo d'intervento mediante telegramma o telescritto ». 4. Nell'articolo 3, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dal seguente testo: « 3. Fatte salve le disposizioni dell', paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2040/86 della Commissione (1), il prezzo da pagare al venditore è il prezzo valido per il mese designato per la consegna al momento dell'accettazione dell'offerta modificato in conformità degli del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio (2), per una merce franco magazzino, non scaricata, tenuto conto delle maggiorazioni e detrazioni applicabili. Tuttavia, quando la consegna è effettuata nel corso di un mese in cui il prezzo d'intervento è inferiore al prezzo d'intervento del mese in cui è stata fatta l'offerta, si applica quest'ultimo prezzo. 4. Il pagamento è effettuato tra il novantesimo ed il centoventesimo giorno successivo a quello della presa in consegna per i cereali offerti all'intervento a partire dal 1o ottobre. Tuttavia, per i cereali offerti all'intervento nel mese di agosto in Portogallo, in Italia, in Grecia, in Spagna, e nel mese di settembre nell'insieme della Comunità, il pagamento è effettuato tra il centoventesimo ed il centocinquantesimo giorno successivo a quello della presa in consegna. Il termine preso in considerazione dagli Stati membri interessati per il mese di agosto o per il mese di settembre è in tutti i casi superiore di 30 giorni al termine preso in considerazione a decorrere dal mese di ottobre ». (1) GU n. L 173 dell'1. 7. 1986, pag. 65. (2) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36 ». 5. L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
Storico versioni

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