Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
In vigore dal 7 lug 1986
europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1° marzo 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Per il Consiglio
Il Presidente
N. LAWSON
(1) GU n. L 56 dell'1. 3. 1986, pag. 91.
(2) GU n. L 56 dell'1. 3. 1986, pag. 119.
(3) GU n. L 171 del 27. 6. 1973, pag. 2.
(4) GU n. L 348 del 27. 12. 1974, pag. 17.
EWG:L444UMBI10.97
FF: 4UIT; SETUP: 01; Hoehe: 371 mm; 61 Zeilen; 2938 Zeichen;
Bediener: FJJ0 Pr.: C;
Kunde:
Storico versioni
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Proeli:reg:1986:2275:oj#art-2