Art. 1

In vigore dal 7 lug 1986
È applicabile nella Comunità la decisione n. 1/86 della commissione mista CEE-Austria «Transito comunitario» che modifica, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee, l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario. Il testo della decisione è accluso al presente regolamento.
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