Art. 1
In vigore dal 7 lug 1986
1. All'importazione di olio d'oliva che non abbia subito un processo di raffinazione, delle sottovoci 15.07 AI a) e b) della tariffa doganale comune, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, viene riscosso un prelievo speciale di 28 ECU/100 kg.
2. Il prelievo di cui al paragrafo 1 si applica per un periodo di due mesi a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento ad un quantitativo massimo di 20 000 t di olio d'oliva.
Storico versioni
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