Art. 2
In vigore dal 7 lug 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 23 giugno 1985.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 7 luglio 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
N. LAWSON
(1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.
(2) GU n. L 163 del 22. 6. 1985, pag. 1.
(3) GU n. L 288 del 30. 10. 1985, pag. 5.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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