Art. 1
Nel regolamento n. 93/67/CEE l'articolo 2 bis è sostituito del testo seguente:
In vigore dal 7 lug 1986
« Articolo 2 bis
Per quanto concerne le mele, l'organismo competente può riferirsi ad una scala colorimetrica e/o ad una prova di regressione dell'amido (prova allo iodio) per verificare se è soddisfatta la condizione prevista nelle norme di qualità per le mele e pere che figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1641/71 della Commissione, titolo II, lettera A, ultimo comma, primo trattino ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:2122:oj#art-1