Art. 1

Nel regolamento n. 93/67/CEE l'articolo 2 bis è sostituito del testo seguente:

In vigore dal 7 lug 1986
« Articolo 2 bis Per quanto concerne le mele, l'organismo competente può riferirsi ad una scala colorimetrica e/o ad una prova di regressione dell'amido (prova allo iodio) per verificare se è soddisfatta la condizione prevista nelle norme di qualità per le mele e pere che figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1641/71 della Commissione, titolo II, lettera A, ultimo comma, primo trattino ».
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